Nella sua risposta all’interrogazione scritta P-000206/2026 presentata dall’eurodeputata Christine Anderson, la Commissione europea ha chiarito che le attività puramente amministrative e non giornalistiche delle emittenti pubbliche, quali la riscossione del canone di radiodiffusione, sono pienamente soggette alla normativa europea in materia di protezione dei dati. Tale trattamento non rientra nell’esenzione giornalistica di cui all’articolo 85 del GDPR, ma è invece soggetto ai rigorosi requisiti di una supervisione pienamente indipendente ai sensi degli articoli 51-52 del GDPR e dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Christine Anderson (AfD), membro dell’ESN al Parlamento europeo, ha dichiarato:
“ARD, ZDF e Deutschlandradio non sono soggette alla supervisione delle autorità generali statali per la protezione dei dati, ma hanno invece istituito un proprio sistema parallelo, separato e specifico per il settore. Ai sensi del diritto europeo, un modello di questo tipo può essere valido solo se soddisfa gli stessi requisiti di obiettività, imparzialità, assenza di influenze esterne e indipendenza strutturale di un’autorità convenzionale per la protezione dei dati.
Nutro seri dubbi sul fatto che ciò avvenga effettivamente. La vigilanza è esercitata da organi nominati dagli stessi consigli radiotelevisivi, mentre al contempo il finanziamento viene erogato attraverso il bilancio della rispettiva emittente, senza che al responsabile della protezione dei dati in ambito radiotelevisivo siano concessi poteri per infliggere sanzioni. Ciò solleva interrogativi circa l’effettiva indipendenza strutturale e l’efficacia dell’applicazione delle norme. Consiglio a tutti i contribuenti del canone radiotelevisivo di esigere chiarezza da ARD e ZDF in merito alla protezione dei propri dati personali. Ai sensi del GDPR, i contribuenti godono di diritti chiari e esigibili in materia di accesso, rettifica, reclamo all’autorità di controllo competente e ricorso giurisdizionale.
Qualora non fossero soddisfatti i requisiti europei relativi a una vigilanza sulla protezione dei dati strutturalmente indipendente ed efficace, ciò potrebbe comportare conseguenze ai sensi del diritto dell’Unione. In tal caso, sarebbe ipotizzabile anche un intervento da parte della Commissione europea, compresa la possibilità di avviare una procedura di infrazione.”